1. Ai fini della valorizzazione delle sinergie culturali, storiche e territoriali esistenti tra i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2 nonché della qualificazione dell'offerta turistica, i medesimi comuni possono proporre la realizzazione di interventi finalizzati all'attivazione di itinerari turistici locali, nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente e della tutela della qualità della vita.
2. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, possono promuovere, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di servizi con la partecipazione della regione Calabria, delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti legittimati a intervenire nel progetto amministrativo,
a) alla predisposizione di un memorandum di intesa tra i soggetti pubblici interessati;
b) alla definizione di un programma pluriennale per la valorizzazione dei percorsi storici e turistici;
c) al recupero della sentieristica e della antica viabilità di collegamento tra i maggiori nuclei di interesse storico;
d) alla ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;
e) all'elaborazione sistematica dei progetti esecutivi nell'ambito del programma pluriennale di cui all'articolo 2.