Art. 3.
(Disposizioni per i comuni).

      1. Ai fini della valorizzazione delle sinergie culturali, storiche e territoriali esistenti tra i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2 nonché della qualificazione dell'offerta turistica, i medesimi comuni possono proporre la realizzazione di interventi finalizzati all'attivazione di itinerari turistici locali, nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente e della tutela della qualità della vita.
      2. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, possono promuovere, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di servizi con la partecipazione della regione Calabria, delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti legittimati a intervenire nel progetto amministrativo,

 

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per l'acquisizione delle intese, assensi o nulla osta necessari per la realizzazione degli itinerari turistici di cui al citato comma 1 del presente articolo con particolare riguardo:

          a) alla predisposizione di un memorandum di intesa tra i soggetti pubblici interessati;

          b) alla definizione di un programma pluriennale per la valorizzazione dei percorsi storici e turistici;

          c) al recupero della sentieristica e della antica viabilità di collegamento tra i maggiori nuclei di interesse storico;

          d) alla ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;

          e) all'elaborazione sistematica dei progetti esecutivi nell'ambito del programma pluriennale di cui all'articolo 2.